Alcuni consigli utili per la locazione
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Locazioni,quale?
Scegliete la soluzione adatta a voi !
Analizziamo le caratteristiche d'ogni tipologia.
Il primo canale è quello libero. La durata è
di quattro anni, il rinnovo automatico scatta qualora non ci siano
le condizioni di necessità per il proprietario, che potrà
rientrare in possesso dell'immobile alla scadenza del secondo quadriennio.
L'aggiornamento annuale del canone è liberamente determinabile
fra le parti (Confedilizia e Sindacati inquilini consigliano il 75%
dell'indice Istat).
Il secondo canale contrattuale è quello concordato.
La durata è di 3 anni ed in assenza di giusta causa il contratto
si rinnoverà per altri due. Il canone è frutto dell'accordo
tra organizzazioni di proprietari e inquilini, l'aggiornamento può
raggiungere al massimo il 75% dell'Istat. Può essere scelto
se ci si trova in un comune ad alta tensione abitativa e si ha diritto
ad una detrazione del 40.5% sull'Irpef e si paga solo lo 0.7% d'imposta
di registrazione; si ha poi l'eventuale riduzione Ici (variabile da
comune a comune).
I contratti transitori presentano ovviamente una durata più
breve: da un minimo di un mese a massimo 18 mesi. Nei comuni capoluogo
di provincia e nei comuni confinanti con le undici maggiori città
italiane il canone sarà quello stabilito per il canale concordato;
negli altri comuni resta libero. Il proprietario deve esplicitare
i motivi di transitorietà tre mesi prima della scadenza contrattuale
e confermare per iscritto che i motivi permangono, altrimenti l'inquilino
ha il diritto di chiedere la trasformazione del contratto nel secondo
canale; in alternativa può domandare un'indennità pari
a 36 mesi di locazione.
I contratti a studenti universitari. Le modalità applicative
coincidono con quelle del canale concordato. Il conduttore deve essere
uno studente non residente e il contratto è applicabile solo
nei comuni sedi di facoltà universitarie e limitrofi. La durata
va da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 36 mesi. I contratti sono
stipulabili anche con una pluralità di inquilini, ma ognuno
è libero di recedere singolarmente dal contratto.
Esistono poi altre forme contrattuali a cui si applicano le norme
del codice civile. Ci si riferisce alla locazione turistica ed a quella
relativa a particolari tipologie d'immobili (A/1, A/8, A/9 e quelli
vincolati dalla legge 1089/39). Canone e durata sono liberi così
anche l'adeguamento del canone.
Chiunque intenda stipulare un contratto ad affitto concordato potrà
richiedere il modulo relativo ai comuni, agli uffici circoscrizionali,
alle organizzazioni sindacali, oppure scaricarlo dal sito internet
del Sunia. |
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