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Alcuni consigli utili per la locazione











  Locazioni,quale? Scegliete la soluzione adatta a voi !
Analizziamo le caratteristiche d'ogni tipologia.
Il primo canale è quello libero. La durata è di quattro anni, il rinnovo automatico scatta qualora non ci siano le condizioni di necessità per il proprietario, che potrà rientrare in possesso dell'immobile alla scadenza del secondo quadriennio. L'aggiornamento annuale del canone è liberamente determinabile fra le parti (Confedilizia e Sindacati inquilini consigliano il 75% dell'indice Istat).
Il secondo canale contrattuale è quello concordato. La durata è di 3 anni ed in assenza di giusta causa il contratto si rinnoverà per altri due. Il canone è frutto dell'accordo tra organizzazioni di proprietari e inquilini, l'aggiornamento può raggiungere al massimo il 75% dell'Istat. Può essere scelto se ci si trova in un comune ad alta tensione abitativa e si ha diritto ad una detrazione del 40.5% sull'Irpef e si paga solo lo 0.7% d'imposta di registrazione; si ha poi l'eventuale riduzione Ici (variabile da comune a comune).
I contratti transitori presentano ovviamente una durata più breve: da un minimo di un mese a massimo 18 mesi. Nei comuni capoluogo di provincia e nei comuni confinanti con le undici maggiori città italiane il canone sarà quello stabilito per il canale concordato; negli altri comuni resta libero. Il proprietario deve esplicitare i motivi di transitorietà tre mesi prima della scadenza contrattuale e confermare per iscritto che i motivi permangono, altrimenti l'inquilino ha il diritto di chiedere la trasformazione del contratto nel secondo canale; in alternativa può domandare un'indennità pari a 36 mesi di locazione.
I contratti a studenti universitari. Le modalità applicative coincidono con quelle del canale concordato. Il conduttore deve essere uno studente non residente e il contratto è applicabile solo nei comuni sedi di facoltà universitarie e limitrofi. La durata va da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 36 mesi. I contratti sono stipulabili anche con una pluralità di inquilini, ma ognuno è libero di recedere singolarmente dal contratto.
Esistono poi altre forme contrattuali a cui si applicano le norme del codice civile. Ci si riferisce alla locazione turistica ed a quella relativa a particolari tipologie d'immobili (A/1, A/8, A/9 e quelli vincolati dalla legge 1089/39). Canone e durata sono liberi così anche l'adeguamento del canone.
Chiunque intenda stipulare un contratto ad affitto concordato potrà richiedere il modulo relativo ai comuni, agli uffici circoscrizionali, alle organizzazioni sindacali, oppure scaricarlo dal sito internet del Sunia.
 
   
 
   
 
 
 

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