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MUTUI PRIMA CASA E MISURE ANTICRISI
• L'importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui a tasso non fisso da corrispondere nel corso del
2009 è calcolato con riferimento al maggiore tra il 4% senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione
e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto.
• Tale criterio di calcolo non si applica nel caso in cui le condizioni contrattuali determinano una rata di importo
inferiore.
• L’agevolazione si applica esclusivamente ai mutui per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione
principale, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9, sottoscritti da persone fisiche fino
al 31.10.2008.
• L’agevolazione si applica anche ai mutui “rinegoziati” secondo la recente convenzione ABI - Ministero
dell’Economia, con effetto sul conto di finanziamento accessorio, ovvero, a partire dal momento in cui il
conto di finanziamento accessorio ha un saldo pari a zero, sulle rate da corrispondere nel corso del 2009.
• La differenza tra gli importi, a carico del mutuatario, delle rate determinati secondo la nuova agevolazione
e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni contrattuali dei mutui è assunta a carico dello Stato.
• Con decreto del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità tecniche per garantire alle
banche il pagamento della parte di rata a carico dello Stato.
• A partire dal 1.1.2009, le banche che offrono alla clientela mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione
principale devono assicurare ai medesimi clienti la possibilità di stipulare tali contratti a tasso
variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea. Il
tasso complessivo applicato in tali contratti è in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione
offerte. Le banche sono tenute a osservare le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per assicurare
adeguata pubblicità e trasparenza all'offerta di tali contratti e alle relative condizioni.
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