La tua sicurezza in casa
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Il legislatore, con l'emanazione
delle leggi 46/90, 40/91 e i successivi decreti attuativi, ha dettato
una serie di norme con l'obiettivo di raggiungere un ragguardevole
grado di sicurezza ed un'efficienza tale da consentire un risparmio
energetico e una bassa emissione di sostanze inquinanti.
Impianti a gas (caldaie, scaldabagni, piani cottura ecc...)
E' necessario assicurare un'efficiente aerazione per il ricambio dell'aria
all'interno degli ambienti in cui vi è un utilizzatore di gas
(ad eccezione delle caldaie di tipo C, vale a dire a tenuta stagna).
Tale ventilazione deve essere assicurata da un'apertura praticata
nella parete che dà all'esterno, posta a 30 cm dal pavimento,
la cui dimensione è in funzione della portata termica dell'apparecchio:
6 cmq per ogni kw di portata termica, con un minimo di 100 cmq. Nel
caso delle cucine, se il piano cottura è privo del sistema
di sicurezza che blocca la fuoriuscita di gas in assenza di fiamma,
l'apertura deve essere raddoppiata, con un minimo di 200 cmq.
Non in tutti gli ambienti si possono installare caldaie di tipo B
(apparecchi che prendono l'aria comburente dall'ambiente in cui sono
ubicate), infatti, non è consentito nelle camere da letto e
nei bagni. In questi ultimi, però, è possibile installare
scaldabagni di tipo B a condizione che il volume dell'ambiente sia
pari ad almeno 1,5 mc per ogni kw di portata termica dell'apparecchio,
e in ogni caso, non minore di 20 mc. Tutti gli apparecchi fissi e
quelli ad incasso devono essere collegati all'impianto di distribuzione
del gas con tubo metallico rigido o con tubo flessibile d'acciaio
inossidabile.
I piani cottura devono scaricare i prodotti della combustione in apposite
cappe che devono essere collegate a canne fumarie o direttamente all'esterno.
Sia l'adeguamento, che le varie fasi di verifica, devono essere effettuate
da tecnici abilitati ai sensi della legge 46/90 che, in caso di nuova
installazione o di manutenzione straordinaria, devono rilasciare idonea
dichiarazione di conformità.
Impianti elettrici.Anche per gli impianti elettrici la legge
46/90 prescrive una serie di condizioni indispensabili. L'intervento
di adeguamento (per tutti gli impianti realizzati prima del 13/3/90)
comporta un esame di controllo sullo stato generale dell'impianto
ed in particolare sulla validità dei dispositivi di sezionamento
e protezione contro le sovracorrenti, l'idoneità delle misure
di sicurezza contro i contatti diretti e la presenza dell'impianto
di terra. I suddetti requisiti si ottengono mediante l'installazione
di interruttori automatici magnetotermici e di interruttori differenziali
"salvavita" che in caso di cortocircuito o di sovraccarico
di tensione o di accidentale contatto tra una persona e i cavi elettrici,
interrompono il circuito. Anche se la normativa non impone obbligatoriamente
la realizzazione dell'impianto di messa a terra, ma ritiene sufficiente
un interruttore differenziale molto sensibile, è buona regola
realizzarlo, in special modo, quando è possibile collegarlo
all'impianto di messa a terra del condominio, con un congruo abbattimento
della spesa.
Così come per gli impianti a gas, anche per quelli elettrici
qualsiasi intervento deve essere effettuato da tecnici che abbiano
i requisiti stabiliti dalla legge 46/90, che a fine lavoro, nel caso
di nuovi impianti o di adeguamenti ai sensi della stessa legge, devono
rilasciare la dichiarazione di conformità, senza la quale non
è possibile ottenere il certificato di abitabilità.
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